Pubblicazione aiuti e contributi pubblici sul sito web: dal 1° gennaio 2023 scattano le sanzioni
La norma europea sulla concorrenza impone a tutte le imprese di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli aiuti, sovvenzioni, crediti d’imposta, ecc., ricevuti nell’anno precedente.
ATTENZIONE: A partire dal 1 gennaio 2023 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata pertanto è importante verificare che siano pubblicati i contributi ricevuti nel 2021 entro il 31/12/2022.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Quali aiuti vanno pubblicati
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, decade l’obbligo di pubblicazione.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione. Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2021 (scadenza pubblicazione 31/12/2022!):
- aiuti e contributi concessi in anni precedenti, incassati nel 2021
- aiuti e contributi concessi / incassati nel 2021
Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2022) ma non erogato nello stesso anno, non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2023, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (es. Credito imposta beni strumentali).
Dove pubblicarli
La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Regime Sanzionatorio
A partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
La disposizione demanda, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet o i bilanci.
La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.
Al fine di non incorrere in sanzioni, si invita pertanto a verificare che l’impresa abbia correttamente adempiuto a tale pubblicazione nel caso in cui abbia ricevuto aiuti, sussidi e contributi negli anni precedenti e sia assoggettato a tale obbligo.